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La legislazione vinicola italiana: dalla DOP alle menzioni in etichetta

Se ami il vino, sai bene che non tutti i vini sono uguali. Ogni vino ha una sua storia, una sua identità, una sua qualità. E per tutelare queste caratteristiche, esiste una legislazione vinicola che regola la produzione e la commercializzazione dei vini italiani, riconoscendone le diverse tipologie e classificazioni. In questo articolo, ti spiegherò cosa significa DOP, IGT, DOC e DOCG, quali sono le loro origini e le loro differenze, e quali sono le menzioni che puoi trovare in etichetta, come Classico o Riserva. Ti assicuro che, dopo aver letto questo articolo, guarderai il vino con occhi diversi, e saprai apprezzare meglio le sue qualità e le sue peculiarità. E se hai voglia di condividere la tua opinione o la tua esperienza, ti invito a lasciare un commento alla fine dell’articolo. Buona lettura!

Cos’è la DOP e come è nata

La DOP, acronimo di Denominazione di Origine Protetta, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani che comprendono tecniche agricole sviluppate nel tempo che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da un organismo di controllo indipendente. Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP da quelli IGP, i colori del relativo marchio cambiano, rispettivamente, da giallo-rosso a giallo-blu.

La DOP è stata introdotta nel 1992 con il regolamento UE n. 2081/92, che ha stabilito le norme per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento si ispirava alle precedenti normative nazionali, in particolare alla legislazione italiana e francese, che già prevedevano delle denominazioni di origine per i vini e per alcuni prodotti tipici. In Italia, la legislazione vinicola moderna era nata nel 1963 con il DPR n. 930, che stabiliva le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e riordinava il complesso di leggi e regolamenti precedenti che datavano dall’inizio del 1900 fino agli anni ’30. Questo decreto vedeva l’introduzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) e delle Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Circa 30 anni dopo, con la legge n. 164 del 1992, avveniva il primo adeguamento della normativa italiana alle leggi europee sulla materia, introducendo la Indicazione Geografica Tipica (IGT) e disciplinando tutta una serie di attività correlate, quali l’etichettatura e l’imbottigliamento dei vini. Con il regolamento UE del 2008, le sigle DOC e DOCG sono state ricomprese nella categoria DOP, mentre la sigla IGT è stata ricompresa nella categoria IGP.

Cosa sono le IGT, le DOC e le DOCG

Esistono in tutto cinque classificazioni dei vini italiani, due delle quali non rientrano nella categoria DOP o IGP, e cioè:

  • VdT: Vino da Tavola, la quarta classificazione, che indica vini senza indicazione geografica, prodotti secondo norme generali, senza requisiti particolari, con qualità non garantita;
  • VQPRD: Vino di Qualità Prodotto in Regioni Determinate, la quinta classificazione, che indica vini che rientrano nella categoria DOP o IGP a livello europeo, ma che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento nazionale come DOCG, DOC o IGT. Questa classificazione è in via di estinzione, in quanto i vini tendono a passare alle altre classificazioni più prestigiose.

Le IGT, le DOC e le DOCG sono invece le tre classificazioni dei vini italiani che rientrano nella categoria DOP o IGP. Vediamo nel dettaglio cosa significano e quali sono le loro caratteristiche.

IGT: Indicazione Geografica Tipica

L’Indicazione Geografica Tipica, meglio nota con l’acronimo IGT, è la terza delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti in aree generalmente ampie ma secondo dei requisiti specificati. I requisiti di base per il riconoscimento di un vino IGT sono:

  • il vino deve essere prodotto nella rispettiva indicazione geografica;
  • le uve da cui è ottenuto devono provenire per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica;
  • il vino deve avere delle caratteristiche organolettiche indicate nel disciplinare.

I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). L’IGT è importante in quanto è il primo gradino che separa il vino senza indicazione (generico) dal vino con indicazione. L’IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Valle d’Aosta, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella provincia autonoma di Bolzano. Generalmente in questa categoria rientrano i vini prodotti in territori molto estesi (tipicamente una regione ma anche zone provinciali molto grandi) secondo un disciplinare molto meno restrittivo e severo dei vini a DOC. È opportuno precisare inoltre che, a volte, la collocazione di un vino tra gli IGT è dovuta sia a scelte commerciali, sia all’impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati o altro aspetto del processo produttivo), di rientrare nei disciplinari delle zone di produzione a DOC e DOCG.

DOC: Denominazione di Origine Controllata

La Denominazione di Origine Controllata, nota con la sigla DOC, è la seconda delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti in aree geografiche delimitate e secondo dei requisiti specificati. I requisiti di base per il riconoscimento di un vino DOC sono:

  • il vino deve essere prodotto nella rispettiva denominazione di origine;
  • le uve da cui è ottenuto devono provenire esclusivamente da tale zona geografica;
  • il vino deve avere delle caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche indicate nel disciplinare;
  • il vino deve essere sottoposto ad un’analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico prima di essere messo in commercio.

I requisiti sono più restrittivi di quelli richiesti per i vini a indicazione geografica tipica (IGT). La DOC è un marchio di qualità che garantisce al consumatore l’origine geografica e le caratteristiche di un vino. La DOC può essere seguita da una menzione geografica aggiuntiva, che indica una sottozona o una microzona all’interno della denominazione, con caratteristiche particolari e distintive.

DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita, nota con la sigla DOCG, è la prima delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti in aree geografiche delimitate e secondo dei requisiti specificati, che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. I requisiti di base per il riconoscimento di un vino DOCG sono:

  • il vino deve essere prodotto nella rispettiva denominazione di origine;
  • le uve da cui è ottenuto devono provenire esclusivamente da tale zona geografica;
  • il vino deve avere delle caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche indicate nel disciplinare;
  • il vino deve essere sottoposto ad un’analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico prima di essere imbottigliato e prima di essere messo in commercio;
  • il vino deve essere munito di una bollina numerata di Stato, che attesta la sua origine e la sua qualità.

I requisiti sono più restrittivi di quelli richiesti per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). La DOCG è un marchio di eccellenza che garantisce al consumatore l’origine geografica e le caratteristiche di un vino di particolare pregio, che ha acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. La DOCG può essere seguita da una menzione geografica aggiuntiva, che indica una sottozona o una microzona all’interno della denominazione, con caratteristiche particolari e distintive.

Quali sono le menzioni in etichetta

Oltre alle classificazioni IGT, DOC e DOCG, esistono altre menzioni che possono comparire in etichetta, e che indicano ulteriori informazioni sul vino, come Classico, Superiore, Riserva, il tipo di vitigno, il metodo di produzione, il grado di invecchiamento, la zona di origine, la tipologia o lo stile. Vediamo alcune delle principali menzioni in etichetta:

  • Classico: indica che il vino proviene dalla zona di origine più antica, vocata e tradizionale per quella denominazione. Ad esempio, il Chianti Classico è prodotto nella zona storica del Chianti, tra Firenze e Siena, mentre il Chianti normale può essere prodotto anche in altre province toscane.
  • Superiore: indica che il vino ha un grado alcolico più alto di almeno 0,5% in volume rispetto al vino normale della stessa denominazione, e che ha una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10%. Ad esempio, il Valpolicella Superiore ha un grado alcolico minimo di 12% in volume, mentre il Valpolicella normale ha un grado alcolico minimo di 11% in volume.
  • Classico Superiore: indica che il vino ha sia le caratteristiche del Classico che quelle del Superiore. Ad esempio, il Soave Classico Superiore è prodotto nella zona originaria del Soave, e ha un grado alcolico minimo di 12,5% in volume, mentre il Soave normale ha un grado alcolico minimo di 11% in volume.
  • Riserva: indica che il vino è stato sottoposto a un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a 2 anni per i vini rossi e 1 anno per i vini bianchi e spumanti, prima di essere messo in commercio. Il periodo di invecchiamento può essere anche più lungo in base al disciplinare di produzione. Ad esempio, il Barolo Riserva deve invecchiare per almeno 5 anni, mentre il Barolo normale deve invecchiare per almeno 3 anni.
  • Vitigno: indica il nome della varietà di uva da cui è ottenuto il vino. Può essere indicato il nome di un solo vitigno (vino monovitigno) o di più vitigni (vino a uvaggio). Per poter indicare il nome di un vitigno, il vino deve essere ottenuto da uve provenienti per almeno il 85% da tale varietà. Alcuni esempi di vini con menzione del vitigno sono: Pinot Grigio, Chianti Sangiovese, Barbera d’Asti.
  • Metodo: indica il metodo di produzione del vino, in particolare per i vini spumanti o frizzanti. Può essere indicato il metodo classico, il metodo charmat, il metodo ancestrale, il metodo martinotti, il metodo rurale, il metodo italiano, il metodo tradizionale. Alcuni esempi di vini con menzione del metodo sono: Franciacorta metodo classico, Prosecco metodo charmat, Lambrusco metodo ancestrale.
  • Invecchiamento: indica il periodo di tempo durante il quale il vino è stato sottoposto a un processo di maturazione e affinamento, prima di essere messo in commercio. Può essere indicato il termine vecchio, invecchiato, stravecchio, riserva, gran riserva, superiore, nobilissimo, eccellente. Alcuni esempi di vini con menzione dell’invecchiamento sono: Barolo riserva, Amarone della Valpolicella gran riserva, Brunello di Montalcino superiore.
  • Zona: indica la zona geografica di provenienza del vino, che può essere più ristretta rispetto alla denominazione di origine. Può essere indicato il nome di una regione, di una provincia, di un comune, di una frazione, di una località, di un vigneto, di una tenuta, di un podere, di una cascina, di un castello, di una villa, ecc. Alcuni esempi di vini con menzione della zona sono: Soave Classico, Barbaresco Rabajà, Chianti Rufina.
  • Tipologia: indica la tipologia o lo stile del vino, che può essere diversa rispetto alla denominazione di origine. Può essere indicato il colore (bianco, rosso, rosato, arancione), il grado zuccherino (secco, abboccato, amabile, dolce, passito, liquoroso), la gradazione alcolica (normale, abboccato, amabile, dolce, passito, liquoroso), la spumosità (fisso, frizzante, spumante, perlato, vivace), la temperatura di servizio (fresco, freddo, a temperatura ambiente), il tipo di vinificazione (in bianco, in rosso, in rosato, in arancione, in anfora, in acciaio, in legno, in cemento, in terracotta, in vetro, in ceramica, in pelle, in coccio, in bottiglia, in damigiana, in fusto, in bag in box, in lattina, in tetrapak, ecc.), ecc.

Conclusione

In questo articolo, ti ho spiegato cosa significa DOP, IGT, DOC e DOCG, quali sono le loro origini e le loro differenze, e quali sono le menzioni che puoi trovare in etichetta, come Classico o Riserva. Spero di averti aiutato a capire meglio la legislazione vinicola italiana, e a riconoscere e apprezzare i vini di qualità che il nostro paese produce. Ora che sai tutto questo, ti invito a mettere alla prova le tue conoscenze, e a scoprire i vini che più si adattano ai tuoi gusti e alle tue occasioni. E se vuoi condividere con me e con gli altri lettori la tua opinione o la tua esperienza, ti aspetto nei commenti. Raccontami quali sono i tuoi vini preferiti, quali hai provato, quali ti hanno sorpreso, quali ti hanno deluso, quali vorresti assaggiare. Ti risponderò con piacere, e magari ti darò qualche consiglio o suggerimento. Ti ringrazio per aver letto il mio articolo, e ti auguro una buona degustazione! 🍷

Foto: https://www.federdoc.com/la-piramide-dei-vini-italiani/

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